Vaccini. Corte Costituzionale: “Indennizzi anche per danni causati da quelli non obbligatori”

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La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1, della legge 210/95, là dove limita il diritto di indennizzo solo a coloro che subivano danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie escludendolo, invece, quelle raccomandate come morbillo, parotite e rosolia. Il testo della sentenza.

26 APR – Vaccinazioni ancora sotto processo. A pronunciarsi, questa volta, è stata la Corte Costituzionale, che con la sentenza 107 del 16 aprile, depositata oggi, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia”.

A sollevare il caso di fronte alla Consulta era stato il Tribunale ordinario di Ancona rispetto al ricorso per ottenere l’indennizzo proposto dai genitori di una bambina la quale, a seguito della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia (MPR), che, “ancorché non obbligatoria − e, dunque, non suscettibile di dar luogo, ove generatrice delle complicanze previste dalla normativa denunciata, all’indennizzo ivi previsto − si presentava, però, fortemente incentivata dalle pubbliche autorità, avendo essa formato oggetto di una intensa campagna di sensibilizzazione, attestata da numerosi atti emanati a tale riguardo dalla pubblica amministrazione”.

Ecco il testo della sentenza della Corte Costituzionale. (in allegato)

Da: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=8616

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